Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con circolare n. 437 del 29 maggio 2015 ha chiarito che l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività ha l’obbligo d’iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M. 120/2014.
Al Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali è stato richiesto di chiarire se l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività sia sottoposta all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani.
In proposito il Comitato nazionale ha osservato che l’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non opera alcuna distinzione tra rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all’obbligo di iscrizione all’Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.
Pertanto, l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività ha l’obbligo d’iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M. 120/2014.
In proposito il Comitato nazionale ha osservato che l’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non opera alcuna distinzione tra rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all’obbligo di iscrizione all’Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.
Pertanto, l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività ha l’obbligo d’iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M. 120/2014.
Fonte: Ministero dell’Ambiente
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