Ministero dell’Ambiente: circolare su iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di imprese che trasportano rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con circolare n. 437 del 29 maggio 2015 ha chiarito che l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività ha l’obbligo d’iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M. 120/2014.

Al Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali è stato richiesto di chiarire se l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività sia sottoposta all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani.
In proposito il Comitato nazionale ha osservato che l’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non opera alcuna distinzione tra rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all’obbligo di iscrizione all’Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.
Pertanto, l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività ha l’obbligo d’iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M. 120/2014.

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