OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».
A breve distanza dall’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre scorso, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, il peggioramento del quadro epidemiologico nazionale ha reso necessaria l’adozione di un nuovo intervento governativo, finalizzato a introdurre, in un’ottica di prudenza e massima precauzione, nuove misure ispirate a una più stringente strategia di contenimento e mitigazione del contagio.
Tale strategia risponde all’esigenza di modulare gli interventi in ragione delle differenti criticità rilevate nei territori, graduando la severità delle misure in base alla maggiore diffusione del virus e al grado di tenuta dei servizi sanitari.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 275, S.O. n. 41, ha pertanto previsto un regime differenziato, attraverso l’individuazione di tre aree (note come area gialla, area arancione e area rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive.
L’inserimento di un territorio in un’area piuttosto che in un’altra è avvenuto sulla base del coefficiente di rischio attualmente raggiunto da quel territorio, certificato secondo vari parametri tecnico-scientifici di riferimento e formalizzato con ordinanza adottata in data 4 novembre u.s., dal Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.
Tale ordinanza è efficace dal 6 novembre 2020 per un periodo minimo di 15 giorni, e comunque non oltre la data del termine di efficacia del nuovo d.P.C.M. (3 dicembre 2020).
La classificazione dei territori formerà oggetto di verifica, con frequenza almeno settimanale, da parte del Ministro della Salute, che provvederà ai relativi aggiornamenti, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore, rispetto a quello che ha determinato le misure restrittive, comporterà una nuova classificazione.
Nel quadro così delineato, l’art. 1 del d.P.C.M in commento detta le misure di contenimento da applicarsi in quella che può essere identificata come la prima area individuata dal provvedimento (area gialla), per la quale sono in larga parte confermate le prescrizioni dettate dal d.P.C.M. del 24 ottobre 2020, con alcuni elementi di novità, dei quali di seguito si segnalano i principali.
È opportuno premettere che le disposizioni dell’art. 1, relative, come si è detto, all’area gialla, contengono previsioni che, in quanto non derogate in maniera più restrittiva dagli artt. 2 e 3, trovano applicazione anche nei contesti territoriali disciplinati da questi due ultimi articoli. Dette disposizioni, in altri termini, racchiudono il quadro complessivo delle misure applicabili in via generale sul territorio nazionale, ove naturalmente non lascino spazio a quelle più restrittive contenute nei successivi articoli 2 e 3 del d.P.C.M.