Con le note n. 11799 e 12728, rispettivamente del 9 agosto e 14 settembre 2012, sono state fomite una serie di istruzioni operative utili per effettuare la comunicazione prevista dall’articolo l, comma 21,lett. b) della legge 28 giugno 2012, n.92.
Le suddette note, nelle more della predisposizione del decreto ministeriale previsto dal suddetto articolo 1, hanno dato la possibilità ai datori di lavoro di effettuare le comunicazioni in oggetto nei modi e tempi previsti dalla normativa.
Nelle citate note si dava altresì comunicazione che l’Amministrazione stava predisponendo anche un form on fine che permetteva di effettuare tali comunicazioni in modalità completamente telematiche ovvero di semplificare ulteriormente gli altri strumenti al fine di agevolare l’esatto adempimento da parte dei soggettiobbligati.
In previsione dell’emanazione del previsto decreto,si ritiene utile avviare in sperimentazione anche tale modalità per mettere a disposzi oi ne dei datori di lavoro più strumenti per effettuare le comunicazioni e scegliere quella più congeniale alla propria situazione organizzativa.
Pertanto, allo stato e in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale, i canali di comunicazione della chiamata del lavoro intennittente messi a disposizione da questo Ministero sono i seguenti: PEC; e-mail; fax;sms;web.