Il Ministero del Lavoro ha emanato la 36/2009 dedicata a fornire chiarimenti ed indicazioni operative in merito al procedimento di conciliazione monocratica, previsto dall’articolo 11 del Decreto Legislativo 124/2004, con funzione deflativa e di rapida definizione delle problematiche lavoristiche.
In particolare, la Circolare precisa che, “per quanto attiene alle conseguenze del mancato accordo tra le parti, è necessario distinguere l’ipotesi in cui ciò derivi dal comportamento del lavoratore rispetto a quella in cui sia ascrivibile alla condotta del datore di lavoro:
– nel primo caso, non consegue necessariamente l’attivazione dell’accertamento ispettivo, soprattutto in assenza di elementi utili ad un possibile riscontro dei fatti denunciati;
– nel secondo, invece, a seguito della indisponibilità a conciliare del datore di lavoro, si ritiene necessario procedere all’accesso ispettivo nel più breve tempo possibile.
La Circolare ricorda altresì che, così come stabilito dall’art.11, comma 4, del Decreto Legislativo 124/2004, l’accordo conciliativo deve prevedere in ogni caso il riconoscimento di un periodo lavorativo intercorso tra le parti. Non potranno dunque concludersi conciliazioni monocratiche a carattere novativo, che si risolvano nella corresponsione di una somma di denaro da parte del datore di lavoro a mero titolo transattivo (c.d. “a saldo e stralcio”). Non solo: “il funzionario conciliatore può non sottoscrivere l’accordo raggiunto dalle parti qualora appaia manifestamente volto ad eludere l’applicazione della tutela pubblicistica prevista a favore dei lavoratori oppure a precostituire false posizioni previdenziali”.
(Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, Circolare 26 novembre 2009, n.36: Conciliazione monocratica (art.11, Decreto Legislativo 124/2004; chiarimenti ed indicazioni operative).
(AG)