Ministero Lavoro: elenchi dei soggetti abilitati per l’effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori

Il Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto Direttoriale n. 46 del 1 giugno 2017 – Elenchi di cui al punto 3.4 dell’Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell’articolo 82, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro

di concerto con

Ministero della salute
Dipartimento della Sanità pubblica e dell’Innovazione
Direzione generale della prevenzione

I DIRETTORI GENERALI

DECRETANO

Articolo 1
1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, rispettivamente in data 13 aprile 2017 e 22 maggio 2017, relativamente alle istanze di rinnovo dell’iscrizione triennale negli elenchi delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione e dell’iscrizione triennale negli elenchi delle aziende autorizzate quali soggetti formatori, e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2 è iscritta nell’elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione e nell’elenco delle aziende autorizzate quali soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione. Analogamente, Terna Rete per l’Italia S.p.A., con sede legale in Roma, viale Egidio Galbani n. 70 è iscritta nell’elenco delle aziende autorizzate quali soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione.
2. L’iscrizione di cui al comma 1 ha validità triennale dalla data del presente decreto, ai sensi del punto 1.3 dell’allegato II e del punto 4.3 dell’allegato III al D.M. 4.2.2011.

Articolo 2
1. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1, lett. e), dell’allegato I al D.M. 4.2.2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del medesimo D.M. 4.2.2011.
2. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, acquisito il parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, con decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione del Ministero della salute è disposta l’immediata sospensione dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dai medesimi elenchi.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori, ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti di cui agli allegati II e III al citato D.M. 4.2.2011 in capo alle medesime aziende.

Articolo 3
1. A seguito delle iscrizioni disposte all’articolo 1, è adottato l’elenco aggiornato delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, allegato al presente decreto. Tale elenco sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con decreto direttoriale del 1° agosto 2016.

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