L’interpello, vista la norma che consente la sospensione dagli obblighi per le aziende che versino in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione quali causali per la concessione di cui alla CIGS, per le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi nonché per quelle aventi i requisiti richiesti ai fini dell’attivazione della procedura di mobilità, evidenzia che la ratio di tale previsione risiede nell’esigenza di dar modo alle imprese di predisporre un piano di risanamento che individui il percorso da seguire per il mantenimento dei livelli occupazionali.
Quindi, secondo l’Interpello:
– non si evincono riferimenti espliciti alle aziende che fruiscono di forme di integrazione salariale in deroga;
– tuttavia si ritiene possibile – muovendo dalla ratio legis e considerando le medesime problematiche che accomunano la concessione di ammortizzatori sociali in deroga e non – applicare la disciplina sulla sospensione degli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili anche negli altri casi di attivazione di ammortizzatori sociali in deroga e in particolare nei casi di CIGS in deroga (con esclusione invece della CIGO in deroga).
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(Pa-Ro)