Ministero Salute, Circolare su Allegati 3-A e 3-B D.lgs. 81/2008 e DM 9 luglio 2012

Emanata dal Ministero della Salute una lettera circolare inerente alcuni chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012, diretta ai dipartimenti di prevenzione delle ASL, al coordinamento tecnico delle Regioni e agli altri interlocutori istituzionali
La Direzione generale della Prevenzione del Dipartimento della Sanità pubblica e dell’innovazione del Ministero della Salute ha emanato una circolare, in data 10 giugno 2013, avente per oggetto “Chiarimenti applicativi D.M. 9 luglio 2012”.

Emanata dal Ministero della Salute la circolare inerente alcuni chiarimenti sugli Allegati 3-A e 3B del D.Lgs. 81/2008 e DM 9 luglio 2012.

In attuazione dell’articolo 40 comma 2-bis del D.Lgs. 81/2008 è stato emanato
il D.M. 9 luglio 2012 ha definito i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione annuale dei dati collettivi aggregati, sanitari e
di rischio, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il Decreto Ministeriale 9 luglio 2012 è entrato in vigore il 25 agosto 2012, pertanto a partire da tale data sono stati riattivati gli obblighi di redazione e trasmissione delle informazioni dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria da parte dei medici competenti, temporaneamente sospesi dallo stesso comma 2-bis dell’articolo 40.

Unicamente per il periodo di sperimentazione, che interessa la raccolta e la trasmissione dei dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2012, il termine per l’invio delle informazioni richieste dall’allegato 3B, normalmente fissato dall’articolo 40 entro
il primo trimestre successivo all’anno di riferimento, è stato differito dal D. M. 9 luglio 2012 al 30 giugno 2013 ed inoltre è stata introdotta all’articolo 4 del decreto la previsione che: “Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell’art. 40, la sanzione di cui all’articolo 58, comma 1, lettera e), è sospesa fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede”.

La sospensione della sanzione, a carico dei medici competenti che non abbiano ottemperato nel termine previsto all’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 40, risulta pertanto prevista in ragione di possibili difficoltà non preventivate che abbiano ostacolata o impedita la raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui all’allegato 3 B, …., oggetto della sperimentazione.

A tal riguardo stante la formulazione letterale del sopraccitato articolo 4…., si chiarisce che “fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede” non va inteso come una temporanea sospensione dell’accertabilità di eventuale inosservanza dell’obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri “fino al 24 agosto 2013”, per cui solo successivamente a tale data l’eventuale violazione può essere accertata e sanzionata, …..

Infatti la ratio della previsione, introdotta all’articolo 4 del D M in via transitoria, è quella di favorire la serenità e la buona riuscita della sperimentazione stessa, stante anche la finalità di tale fase temporale di testare sul piano pratico la funzionalità della procedura telematica da utilizzare, assicurando una condizione esimente per il medico competente che si sia trovato nella condizione di non aver potuto adempiere al proprio obbligo di trasmissione dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria effettuata nell’anno 2012, alla data prescritta del 30 giugno 2013 , non per proprie responsabilità omissive ma per contingenti difficoltà operative.

Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che le preventivate possibili difficoltà operative non saranno in ogni caso tali da ostacolare l’utile acquisizione delle informazioni richieste dall’allegato 3 B, anche successivamente al termine prefissato del 30 giugno, in quanto la procedura telematica resa disponibile
dall’INAIL prevede, per la fase sperimentale in funzione di questa evenienza, tale ulteriore possibilità, nonché il recupero delle informazioni eventualmente già inviate per altra via telematica ai competenti servizi territoriali di vigilanza, senza necessità pertanto di ripetizione dell’invio delle informazioni precedentemente
trasmesse da parte del medico competente.

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