Ministero Salute: Medici competenti, aggiornato elenco

E’ stato aggiornato l’elenco nazionale dei medici competenti ex art. 38 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

E’ stato aggiornato l’elenco nazionale dei medici competenti ex art. 38 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Inoltre, in base alle modifiche del suddetto articolo, introdotte dal Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, anche per i sanitari appartenenti alle Forze Armate (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) è previsto il possesso del requisito dello svolgimento dell’attività di medico nel settore del lavoro, per almeno quattro anni per svolgere nell’ambito istituzionale le funzioni di medico competente.

Data pubblicazione: 5 novembre 2012

Nel link, puoi consultare l’Elenco nazionale medici competenti.

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I sanitari che svolgono l’attività di medico competente in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) al Ministero della salute, il quale provvede all’aggiornamento annuale effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.

L’elenco Nazionale dei medici competenti è tenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto dirigenziale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009).

In base alle modifiche all’art. 38 del suddetto D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, introdotte dal Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, per i sanitari appartenenti alle Forze Armate (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) è previsto il possesso del requisito dello svolgimento dell’attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni per svolgere nell’ambito istituzionale le funzioni di medico competente.

I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale, che non possiedono il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del D. L.vo n. 81/2008, ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire, secondo il decreto 15 novembre 2010 un corso-master della durata di almeno un anno, abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente.

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