Misure a tutela dell’ozono stratosferico

Il Decreto 20 settembre 2002 del Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2002 è pubblicato il Decreto 20 settembre 2002 del Ministero dell’ ambiente e tutela del territorio riguardante l’ ” Attuazione dell’ art. 5 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ ozono stratosferico “. I’ art. 5 della citata legge riguarda le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze lesive dell’ ozono stratosferico ( clorofluorocarburi e idrofluorocarburi) durante le operazioni di recupero delle apparecchiature fuori uso, come frigoriferi, congelatori, surgelatori, condizionatori d’aria e pompe contenenti, appunto, le citate sostanze lesive nel circuito frigorifero ovvero nelle schiume poliuretaniche isolanti, classificati come rifiuti mediante i codici 16 02 11+ e 20 01 23+. Il decreto stabilisce che il recupero delle sostanze lesive provenienti da apparecchiature fuori uso debba essere effettuato in impianti conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite all’ allegato I del decreto. In particolare gli impianti di cui sopra devono essere costruiti e gestiti in modo che, nelle fasi di triturazione delle apparecchiature fuori uso, le emissioni non superino i seguenti valori di emissione: a) 25 g/h per le sostanze lesive clorofluorocarburi e idrofluorocarburi; b) 5 mg/Nm3 per le polveri e c) 100 mg/Nm3 per il pentano ( dove applicabile). I valori di cui alle lettere b) e c) sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali di 273 K e 101.3 k Pa. Il contenuto residuo di sostanze lesive nelle schiume poliuretaniche degassificate dopo il trattamento negli impianti di cui al comma 1 dell’ art. 3 del decreto deve essere inferiore o uguale allo 0,5% in peso delle stesse schiume. Gli impianti autorizzati a trattare le apparecchiature fuori uso devono sottoscrivere entro sei mesi dall’ entrata in vigore del decreto gli accordi di programma di cui all’ art. 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549. Resta fermo quanto stabilito dall’ art. 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in merito alla gestione delle apparecchiature fuori uso che hanno esaurito la loro durata operativa.

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