Misure contro la tratta di persone

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2005 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005,n. 237 riguardante il “Regolamento di attuazione dell’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone.

Il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005,n. 237 stabilisce un programma di assistenza di cui all’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 che consiste in interventi rivolti specificatamente ad assicurare , in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale (ovvero, rispettivamente, dei reati di “Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù” e “Tratta di persone”) adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.
Il programma di cui sopra che dovrà essere realizzato a cura delle regioni, degli enti locali o dai soggetti privati con questi convenzionati , dietro presentazione alla Commissione di cui all’articolo 3 di progetti di fattibilità indicanti i tempi , le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificatamente destinate.
Il richiamato articolo 3 del decreto presidenziale riguarda la valutazione dei progetti, ovvero sulla loro fattibilità, ai fini dell’ammissione al finanziamento, dalla Commissione di cui all’articolo 25, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, integrata allo scopo da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

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