Misure di prevenzione in caso di emissione accidentale di una colza geneticamente modificata

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 228/19 del 3.9.2005 è pubblicata la Raccomandazione della Commissione del 16 agosto 2005 relativa alle misure che il titolare dell’autorizzazione deve adottare per prevenire eventuali danni alla salute e all’ambiente in caso di emissione accidentale di una colza geneticamente modificata per migliorare la tolleranza di glifosato.

Come noto la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati ha consentito l’immissione in commercio di un prodotto a base di colza geneticamente modificata (Brassica napus L. linea GT73 – MON-00073-7) ed è stata accompagnata da una relazione di valutazione favorevole proveniente dalle autorità competenti del Regno dei Paesi Bassi. Poiché su tale valutazione sono state sollevate da alcuni Stati membri obiezioni nei confronti della suddetta relazione per quanto concerne la caratterizzazione molecolare, il potenziale allergizzante, il controllo, l’etichettatura e la conservazione del prodotto, la Commissione ha ritenuto opportuno di adottare la Raccomandazione del 16 agosto 2005.
Con tale Raccomandazione, la Commissione ritiene preferibile, di conseguenza, che la decisione relativa all’immissione in commercio della colza MON-00073-7 geneticamente modificata per migliorare la tolleranza di glifosato,sia corredata da linee guida tecniche specifiche destinate a prevenire eventuali danni alla salute e all’ambiente in caso di emissione accidentale del suddetto prodotto, ovvero nel rispetto delle misure elencate nell’allegato alla Raccomandazione stessa.

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo