Misure di sicurezza dati personali: in Gazzetta il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2008 il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 recante Semplificazione delle misure minime di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico, di cui all’allegato B) al codice in materia di protezione dei dati personali

Tale provvedimento individua modalita’ semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all’allegato B) al codice in materia di protezione dei dati personali.
I soggetti che trattano dati personali sono tenuti a proteggerli attraverso adeguate misure di sicurezza.
Alcune di esse sono individuate puntualmente dal codice e delineano il livello minimo di protezione dei dati: si tratta delle misure indicate dagli articoli 33 ss. del codice, da adottare nei modi previsti dall’allegato B).
Di recente sono state introdotte con disposizione di legge alcune semplificazioni relative ai trattamenti effettuati con strumenti elettronici da parte dei soggetti che utilizzano soltanto dati personali non sensibili e che trattano, come unici dati sensibili, quelli inerenti allo stato di salute o alla malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero all’adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.
Per questi casi, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (art. 34, comma 1, lett. g) del Codice) e’ stata sostituita da un obbligo di autocertificazione (resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza
prescritte (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133).
In relazione ai trattamenti sopra menzionati, nonche’ a quelli effettuati da chiunque per correnti finalita’ amministrative e contabili in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante individua, mediante questo provvedimento, modalita’ semplificate di applicazione dell’allegato B) sentito il Ministro per la semplificazione normativa.

AG

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