Misure per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2008 è pubblicata la Legge 23 giugno 2008, n. 111 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo”.

Convertito con modifiche il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80 che dispone un prestito-ponte per l’Alitalia. La somma erogata è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione della partecipazione azionaria di titolarità del ministero dell’economia e delle finanze o della perdita del controllo effettivo del medesimo ministero e il 31 dicembre 2008.

Gli importi e gli interessi maturati sono utilizzati per far fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale. In caso di liquidazione dell’Alitalia, il debito è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale. All’esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del ministero dell’economia e delle finanze, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per far fronte alle perdite si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea, che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.

Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza, il Consiglio dei ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell’interesse della compagnia, promuovano in esclusiva, per conto di terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di una offerta, indirizzata all’azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo della società, entro il termine indicato nella stessa delibera.

Per assicurare la continuità e l’economicità dell’azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Tesoro nell’ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine previsto originariamente.

(LG-FF)

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