Misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2008 è pubblicata l ‘Ordinanza 12 aprile 2008 del Ministro della Salute riguardante le “Norme concernenti l’identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni.

Fissate norme su identificazione e registrazione delle aziende dei capi suini. Il detentore di animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l’obbligo di richiedere la registrazione dell’azienda e degli allevamenti in cui sono detenuti animali presso il servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio, indipendentemente dalla specifica tipologia entro venti giorni dall’inizio dell’attività; comunicare al servizio sanitario della ASL competente per territorio ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione dell’attività di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali entro sette giorni dal verificarsi dell’evento.

A sua volta, il servizio veterinario dell’ASL competente per territorio ha l’obbligo di: attribuire un codice d’identificazione aziendale a ciascuna azienda, a esclusione di quelle che detengono un solo suino per auto-consumo; registrare le aziende della BDN (Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche), a esclusione di quelle che detengono solo un suino per auto-consumo, unitamente ai dati anagrafici, strutturali e sanitari, entro cinque giorni lavorativi a partire dall’attribuzione del codice di identificazione aziendale ed aggiornare i dati presenti in BDN entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di variazioni, ovvero dalla verifica del sistema di identificazione e registrazione dei suini.

(LG-FF)

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