Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2008 è pubblicata l Ordinanza 12 aprile 2008 del Ministro della Salute riguardante le Norme concernenti lidentificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni.
Fissate norme su identificazione e registrazione delle aziende dei capi suini. Il detentore di animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha lobbligo di richiedere la registrazione dellazienda e degli allevamenti in cui sono detenuti animali presso il servizio veterinario dellAzienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio, indipendentemente dalla specifica tipologia entro venti giorni dallinizio dellattività; comunicare al servizio sanitario della ASL competente per territorio ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione dellattività di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali entro sette giorni dal verificarsi dellevento.
A sua volta, il servizio veterinario dellASL competente per territorio ha lobbligo di: attribuire un codice didentificazione aziendale a ciascuna azienda, a esclusione di quelle che detengono un solo suino per auto-consumo; registrare le aziende della BDN (Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche), a esclusione di quelle che detengono solo un suino per auto-consumo, unitamente ai dati anagrafici, strutturali e sanitari, entro cinque giorni lavorativi a partire dallattribuzione del codice di identificazione aziendale ed aggiornare i dati presenti in BDN entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di variazioni, ovvero dalla verifica del sistema di identificazione e registrazione dei suini.
(LG-FF)
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