Misure transitorie comunitarie per il trattamento delle acque reflue

La Decisione della Commissione del 13 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea L 118/10 del 14 maggio 2003.

Sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea L 118/10, è pubblicata la Decisione della Commissione europea del 13 maggio 2003 recante misure transitorie ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative al materiale raccolto durante il trattamento delle acque reflue. Il citato regolamento prevede una revisione completa della normativa comunitaria in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresa l’ introduzione di una serie di rigorosi requisiti. Prevede inoltre l’ adozione di opportune misure di transizione e prescrizioni in materia di trattamento di acque reflue provenienti da impianti che trattano materie delle categorie 1 e 2. Data la natura rigorosa di tali requisiti, la Decisione stabilisce che per Danimarca, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Finlandia e Svezia venga concessa, a titolo di disposizione temporanea, una deroga relativa ai materiali raccolti in sede di trattamento delle acque reflue che consenta a tali paesi, fino e non oltre il 31 dicembre 2003,di autorizzare i rispettivi operatori a continuare ad applicare le relative norme nazionali, a condizione che : a) tutte le materie di origine animale presenti negli attuali sistemi e provenienti da impianti di lavorazione, locali e macelli siano raccolte, trasportate e smaltite, a seconda dei casi,come materie di categoria 1 e 2 conformemente al Regolamento (CE) n. 1774/2002; b) le norme nazionali siano applicate soltanto in locali e impianti che applicavano tali norme al 1 novembre 2002.

Fonte: Eur-Lex

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