Tra le principali innovazioni segnaliamo:
a) Allontamento dei cittadini dellUnione europea per motivi di prevenzione del terrorismo.
-Il Ministro dellinterno (oltre a quanto previsto dallarticolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30) può disporre lallentamento del cittadino dellUnione europea o dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, ove ricorrano le circostanze di cui allarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,n. 144 (convertito con modificazioni dalla legge 31
Luglio 2005, n. 155):
-Il provvedimento è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dellinteressato:
-Lesistenza di condanne penali non giustifica automaticamente ladozione di tali provvedimenti:
-Il provvedimento (notificato allinteressato, a cui è data la possibilità di impugnazione) deve riportare la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni.
-Lallentamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui allarticolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
-Avverso il provvedimento di allontanamento può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
b) Allontanamento immediato dei cittadini dellUnione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
-Il provvedimento è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dellinteressato che rappresentino una minaccia concreta e attuale alla pubblica sicurezza.
-I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona, ovvero allincolumità pubblica, rendendo urgente lallontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza:
-Il provvedimento è adottato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, ovvero dal Ministro dellinterno qualora il destinatario abbia soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti o sia minorenne.
-Avverso al provvedimento può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede lautorità che lo ha adottato, che decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
(LG-FF)