Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2008 è pubblicato il Decreto – Legge 29 dicembre 2007, n. 249 recante “Misure urgenti in materia di espulsioni e di allentamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza”.

Le disposizioni adottate nel provvedimento innovano sostanzialmente quelle del decreto – legge 1 novembre 2007, n. 181, e sono fondate su autonomi presupposti di necessità e urgenza.

Tra le principali innovazioni segnaliamo:

a) Allontamento dei cittadini dell’Unione europea per motivi di prevenzione del terrorismo.

-Il Ministro dell’interno (oltre a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30) può disporre l’allentamento del cittadino dell’Unione europea o dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, ove ricorrano le circostanze di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,n. 144 (convertito con modificazioni dalla legge 31
Luglio 2005, n. 155):

-Il provvedimento è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell’interessato:

-L’esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti:

-Il provvedimento (notificato all’interessato, a cui è data la possibilità di impugnazione) deve riportare la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni.

-L’allentamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

-Avverso il provvedimento di allontanamento può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.

b) Allontanamento immediato dei cittadini dell’Unione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

-Il provvedimento è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell’interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale alla pubblica sicurezza.

-I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona, ovvero all’incolumità pubblica, rendendo urgente l’allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza:

-Il provvedimento è adottato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, ovvero dal Ministro dell’interno qualora il destinatario abbia soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti o sia minorenne.

-Avverso al provvedimento può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede l’autorità che lo ha adottato, che decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

(LG-FF)

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