2.a. Sentenza n. 12445 del 25maggio-2006 Sezione lavoro
Pubblichiamo, inoltre, il testo e un commento aa una altra Sentenza n. 4774 del 6 marzo 2006 in cui la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione afferma che il “mobbing” può realizzarsi con comportamenti datoriali , materiali o provvedimentali, indipendentemente dall’inadempimento di specifici obblighi contrattuali o della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato.
Per la Corte, la sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi considerando lidoneità offensiva della condotta, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dellazione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificatamente da una connotazione emulativa e pretestuosa (nella specie, i comportamenti datoriali erano consistiti in provvedimenti di trasferimento, ripetute visite mediche fiscali nellarco di dieci mesi, attribuzione di note di qualifica di insufficiente, irrogazione di sanzioni disciplinari, privazione della abilitazione necessaria per operare al terminale).
Si tratta, dunque, di una importante decisione che non ha precedenti specifici, con la quale la Corte individua i connotati i connotati della condotta datoriale idonei ad integrare lillecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore subordinato, finalizzata allemarginazione del dipendente stesso, determinando il c.d. “mobbing”.