La Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda di risarcimento avanzata da una donna che disturbi per i quali aveva sofferto disturbi sia fisici che psichici. assumeva dichiarava di essere stata oggetto da parte del datore, durante il suo rapporto di lavor, di una serie di comportamenti vessatori e ostili.
La sentenza ha ritenuto che dalle risultanze istruttorie non era emersa l’esistenza di comportamenti connotati da carattere persecutorio nei confronti della dipendente e che gli unici episodi, comunque marginali ed isolati, rispetto ai quali poteva essere espresso un giudizio di biasimo, compresi il lancio dello stipendio sul tavolo o la consegna della retribuzione in un sacco di monetine, si erano verificati in tempi molto successivi rispetto all’inizio delle dichiarate “prime manifestazioni delle patologie”, così che doveva escludersi che fosse stata raggiunta la prova di un atteggiamento emarginante, discriminatorio o persecutorio nei confronti della lavoratrice.
(LP)