Mobbing, sentenza Cassazione n. 33624: prime indicazioni

Si tratta di una sentenza “tutta da interpretare”, anche perchè è relativa ad un caso particolare, di difficile generabilità. Dopo questa prima nota, la commenteremo con prossimi approfondimenti.

Si tratta di una sentenza “tutta da interpretare“, anche perchè è relativa ad un caso particolare, non sempre generalizzabile e molto differente da altri casi (come implicitamente contenuto anche nella sentenza, che afferma, in sostanza, che ciò che occorreva dimostrare non è stato dimostrato nel caso di specie.

Dopo questa prima nota, torneremo a commentare questa sentenza con prossimi approfondimenti.

Nella sentenza, infatti, si precisa: “La dfficoltà di inquadrare la fattispecie in una precisa figura incriminatrice, mancando in sede di codice penale questa tipicizzazione, deriva – nel caso di specie – dalla erronea contestazione del reato da parte del P.M.

Infatti l’atto di incolpazione è assolutamente incapace di descrivere i tratti dell’azione censurata.

La condotta di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell’esprimere l’ostilità nel soggetto attivo verso la vittima sia nell’efficace capacità di mortificare e di isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro.

Pertanto la prova della relativa responsabilità “deve essere verificata …”

……..

Per questa ragione, non i rileva nè carenza nè illogicità della motivazione, attesa la rdicale insufficienza della contestazione a cntenere possibili sviluppi dibattimentali dell’accusa (ben avendo potuto, già in sede di dienza prelminare, il P.M. procedere a più confacente contestazione), ed a svilppare un possbile compendio probatorio ex art. 422 c.p.p., ONERE CHE GRAVA PRINCIPALMENTE SULL’ORGANO DI ACCUSA” .

In pratica, la sentenza afferma che ciò non è stato dimostrato nel caso di specie.

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Secondo il Dott. Fabio Massimo Gallo, Presidente della 1.a sezione lavoro del Tribunale di Roma: “L’Italia è l’unico Paese europeo che non ha una legge sul mobbing e che dunque non lo prevede come reato.
Eppure, c’é una delibera del Consiglio d’Europa del 2000 che vincola tutti i Paesi a dotarsi di una normativa antimobbing
“.

In Parlamento sono state depositate varie proposte di Legge, come hanno ricordato gli On. Rocchi (Rif. Com.) e Paola Balducci (Verdi).

Per il Ministro Cesare Damiano è possibile che il Governo intervenga con una legge specifica sul mobbing, anche se naturalmente siamo rispettosi delle sentenze e, naturalmente esamineremo con attenzione il dispositivo d questa sentenza.

(RMP)

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