Modifica al D.Lgs. n. 626/94: Agenti Chimici

Pubblicato il testo del D.Lgs. n. 25/2002 sul recepimento della Direttiva UE n. 24 del 1998 relativa agli agenti chimici

L’Associazione Ambiente e Lavoro pubblica il testo del D.Lgs. n. 25/2002 sul recepimento della Direttiva UE n. 24 del 1998 relativa agli agenti chimici, che modifica il D.Lgs. n. 626/94 sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Sottolineiamo che le nuove disposizioni:
1. valgono in tutti i luoghi ove sono presenti agenti (sostanze o preparati) chimici pericolosi, ai sensi dei decreti n. 52/97 (sostanze) e 285/98 (preparati), dunque anche gli irritanti, oltre ai tossici e nocivi
2. valgono in tutte le attività di lavoro (anche non chimiche, come supermarcati, tessili, galvaniche, meccaniche, lavanderie, laboratori, Università, ospedali, P.A., ecc.)
3. devono essere applicate il 23 giugno 2002, cioè entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto da parte di tutti i datori di lavoro che svolgono attività già in essere.

In caso di nuove attività le prescrizioni del decreto devono essere applicate prima dell’inizio dell’attività.

Sono previsti numerosi adempimenti, tra cui:
1. valutazione dei rischi ed adozione delle misure di sicurezza, periodicamente aggiornate (oltre a quanto previsto dal decreto 626/94, agli articoli 3, 4 e 5)
2. informazione e formazione dei ai lavoratori (es. sulle schede di sicurezza, misure di emergenza, ecc.), aggiuntive alle prescrizioni degli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 626/94
3. sorveglianza sanitaria, ove prevista
4. misure di emergenza (sistemi di allarme, di segnalazione, ecc.)
5. misurazioni dei livelli di esposizione
6. ecc.

Sono previste disposizioni aggiuntive solo per le attività in cui sia superato un cosiddetto “rischio moderato” (che dovrà essere definito con un decreto ministeriale aggiuntivo entro tre mesi, sentite le parti sociali; in assenza di tale decreto spetterà al datore di lavoro definire nei propri singoli casi cosa debba intendersi per “rischio moderato” nella propria attività e che non dia quindi luogo alle ulteriori prescrizioni previste dal decreto.
Sono previste sanzioni penali (arresto ed ammenda) per la violazioni delle disposizioni, con modifica degli articoli 89, 90 e 92 del D.Lgs. 626/94.
Come emerge leggendo il testo pubblicato sul ns. sito le disposizioni (che derivano dalla Direttiva n. 98/24 UE) ripercorrono in buona sostanza quanto già previsto ed in vigore (per legge o per contratto) nelle aziende chimiche.
E’ del tutto evidente che le disposizioni sono in parte innovative per le aziende non chimiche.
La loro applicazione può essere molto agevolata e semplificata se queste aziende adotteranno l’esperienza già in essere da decenni nelle aziende chimiche.

Per favorirne l’applicazione l’Associazione Ambiente e Lavoro realizzerà nei prossimi giorni e mesi appositi strumenti utili alla più ampia informazione ed attuazione delle nuove norme.

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