1. Larticolo 1 del decreto legislativo 211. Larticolo 1 del decreto legislativo 21marzo 2005, n. 66, è sostituito dal seguente:
Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto stabilisce per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna:
a) ai fini della tutela della salute e dellambiente, le specifiche tecniche dei combustibili destinati allutilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione;
b) un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili di cui alla lettera a):
2. I Combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in mare, sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relatove ai combustibili marittime delle navi,
Allarticolo 2, comma 1, deòl decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) Combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41 e utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE e 88/77/CEE; ricadono in tale definizione anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici NC 2710 19 41 e 2710 19 45 destinati alluso nei motori ad accensione per compressione di macchine mobili non stradali di cui alla direttiva 97/68/CE, trattori agricoli e forestali di cui alla direttiva 2000/25/CE, imbarcazioni da diporto di cui ala direttiva 94/25/CE e altre navi della navigazione interna;
Larticolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 è sostituito dal seguente:
Art.3 (Benzina) 1. E vietata la commercializzazione di benzina non conforme alle specifiche di cui allAllegato I.
Fino al 31 dicembre 2015, fatte salve proroghe stabilite con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le imprese di produzione o importazione di combustibili che, direttamente o indirettamente, riforniscono di combustibili gli impianti di distribuzione assicurano la commercializzazione di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7 per cento ed un tenore massimo di etanolo del 5 per cento e conforme alla alre specifiche di cui allAllegato I, senza letichetta prevista dal comma 3, presso almeno il 30 per cento degli impianti di titolarità di terzi che espongono il proprio marchio e con i quali hanno un rapporto di fornitura in via esclusiva, presenti in ciascuna provincia.
Larticolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66 è sostituito dal seguente:
Art. 4 (Combustibile diesel) 1. E vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui allallegato II. A seguito di una specifica norma tecnica del Comitato europeo di normativa (CEN) relativa al combustibile diesel avente un tenore massimo di estere metilico di acidi grassi (FAME) pari al 10 per cento, può essere prevista, alle condizioni previste dai Ministeri competenti, la commercializzazione del combusti bile diesel avente tale tenore massimo di FAME e con forme alle altre specifiche di cui allAllegato II.
Per quanto riguarda i criteri di sostenibilità per i biocarburanti lart. 7-ter stabilisce che devono rispettare i commi da 2 a 6 dello stesso articolo 7-bis, comma 5. I criteri si applicano indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate allinterno o allesterno del territorio della Comunità.
(LG-FF)