Lo stesso regolamento(CE) stabilisce la procedura per listituzione di norme relative a tali sostanze e dispone ladozione di un repertorio delle sostanze aromatizzanti i n seguito alla notifica, da parte degli Stati membri, di un elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o suji prodotti alimentari commercializzate sul loro territorio e in base a un esame di tale notifica da parte della Commissione.
Inoltre, il Regolamento(CE) n. 2232/96 prevede un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti contenute nel repertorio finalizzato a controllare se tali sostanze siano conformi al criteri generali fissati per il loro uso dallallegato al regolamento stesso. Lo stesso regolamento(CE) prevede che le persone responsabili per la commercializzazione delle sostanze aromatizzanti inoltrino alla Commissione i dati necessari per la valutazione delle stesse. Il regolamento stabilisce anche che, dopo il completamento del programma di valutazione, sia adottato lelenco delle sostanze aromatizzanti di cui va autorizzato luso, escludendo tutte le altre.
In applicazione al citato regolamento, è stato adottato dalla Commissione, con la decisione 1999/217/CE, un repertorio delle sostanze aromatizzanti, disponendo che vengano fornite alcune informazioni al fine di consentire la valutazione della sostanza.
Poiché per ben 148 sostanze non sono state presentate le richieste informazioni, con la presente Decisione viene modificato lallegato della decisione 1999/217/CE conformemente allallegato alla presente decisione in modo da tutelare i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante.
(LG-FF)