Modificata la direttiva CEE relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 285/9 del 29-10-2008 è pubblicata la Direttiva 2008/100/CE della Commissione del 28 ottobre 2008 che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni.

La direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, viene modificata con la presente direttiva, per dare chiarezza e coerenza alla definizione di “fibre alimentari”.
Le condizioni di applicazione di indicazioni nutrizionali quali “fonte di fibre” o “ad alto contenuto di fibre “sono definite nell’allegato del regolamento(CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
La definizione di “fibre alimentari” deve tener conto dei lavori del Codex Alimentarius e della dichiarazione relativa alle fibre alimentari emessa il 6 luglio 2007 dal gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Le fibre alimentari sono tradizionalmente consumate come materie vegetali e hanno uno o più effetti fisiologici benefici, consistenti ad esempio nel ridurre la durata del transito intestinale, aumentare la massa fecale, poter essere fermentate dalla microflora del colon, ridurre la colesterolemia totale e la colesterolemia I.D.I., ridurre la colesterolemia postprandiale e l’insulinemia. Dati scientifici recenti indicano che effetti benefici simili possono essere ottenuti con altri polimeri di carboidrati non digeribili e no naturalmente presenti negli alimenti consumati.
Con la direttiva del 28-10-2008 si è ritenuto opportuno che la definizione delle fibre alimentari includa i polimeri di carboidrati aventi uno o più effetti fisiologici benefici.
Per tenere conto dei nuovi sviluppi scientifici e tecnologici , è stato anche modificato l’elenco dei coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico.
Gli Stati membri mettono in vigore entro il 31 ottobre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni in modo da proibire , con effetto dal 31 ottobre 20°12, il commercio di prodotti non conformi alla direttiva 90/496/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
(LG-SP)

Fonte: Eur-Lex

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