I punti 6, 10 e 12 dellallegato III al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, sono abrogati.
Il candidato al conseguimento della patente di guida (ovvero chi deve rinnovarla o ha lobbligo di revisione ai sensi dellarticolo q128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità delle sue condizioni visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità allabbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se cè motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale.
Il candidato al rilascio al rinnovo della patente di guida deve possedere unacutezza visiva binoculare complessiva, anche con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile sommando lacutezza visiva complessiva posseduta da entrambi gli occhi, purché il visus nellocchio che vede peggio non sia inferiore a 0,2.
Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore. La valutazione pertanto dovrà essere fatta con particolare attenzione da parte della Commissione Medica Locale.
Laccertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del candidato o conducente affetto da diabete mellito è effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 dellarticolo 119 del codice della strada, previa acquisizione del parere di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni, operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.
(LG-FF)