Modificata la direttiva europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 47/26 del 18 febbraio 2004 la Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 febbraio 2004.

Entro il 18/08/05 gli Stati membri dell’ UE dovranno conformarsi alla Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 94/62/CE del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, recepita nell’ ordinamento legislativo italiano con il Titolo II – Gestione degli imballaggi – del D.L.gs 5/02/97, n. 22 (“Decreto Ronchi”) e pubblicato nel S.O. n. 33 della G.U. n. 38 del 15/02/97. Come noto l’ ambito di applicazione della citata direttiva europea e recepita con il DLgs. 22/97 disciplina la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, sia per prevenirne e ridurne l’ impatto sull’ ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell’ ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l’ insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza. Le modifiche apportate dalla nuova direttiva alla direttiva 94/62/CE riguarda la ” definizione di imballaggio” che viene ampliata in base ai criteri illustrati nell’ allegato 1: Ad esempio sono considerati imballaggi: – articoli che, pur non essendo parte integrante di un prodotto, siano necessari per contenere, sostenere o preservare un prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati od eliminati insieme , ad esempio scatole per dolci o involucro che ricopre la custodia di un CD; – gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio, come, ad esempio, sacchetti o borse di carta e di plastica, piatti e tazze usa e getta, pellicole di plastica trasparente, fogli di alluminio; – componenti dell’ imballaggio e gli elementi accessori integrati nell’ imballaggio, come, ad esempio, le etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto, oppure, anche se considerati parti di imballaggio, etichette adesive incollate su un altro articolo di imballaggio, fascette di plastica, dispositivo di dosaggio che fa parte del tappo della confezione per i detersivi. Per quanto riguarda la prevenzione, l’ art. 4 della direttiva 94/62/CE, è sostituito, inserendovi una maggiore attenzione alle misure di prevenzione da adottare per la formazione sui rifiuti di imballaggio, mediante programmi nazionali intesi ad introdurre la responsabilità del produttore di ridurre al minimo l’ impatto ambientale dell’ imballaggio o in azioni analoghe adottate, se del caso, previa consultazione con operatori economici e volte a raggruppare e a sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Per quanto riguarda il recupero e riciclaggio, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi: – entro il 31/12/08 almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio dovrà essere recuperato o dovrà essere incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia, mentre entro la stessa data dovrà essere riciclato almeno il 55% e fino all’ 80% in peso dei rifiuti di imballaggio, ponendosi come obiettivo minimo, per quanto riguarda i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio, le seguenti percentuali: 60% in peso per il vetro; 60% in peso per la carta e cartone; 50% in peso per i metalli; il 22,5% in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica; 15% in peso per il legno. Al più tardi entro il 31/12/07, l’UE fisserà gli obiettivi per la terza fase quinquennale dal 2009 al 2014, mentre la Commissione europea, al più tardi entro il 30/06/05, presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’ attuazione della nuova direttiva e sul suo impatto sull’ ambiente, nonché sul funzionamento del mercato interno.

Fonte: Eur-Lex

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