Modificata la direttiva europea sulla patente di guida.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 168/36 del 28-6-2008 è pubblicata la Direttiva 2008/65/CE della Commissione del 27 giugno 2008 recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida.

La presente direttiva è stata adottata con lo scopo di modificare la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, in particolare per adeguare l’ elenco di codici di cui all’ allegato I e all’ allegato I bis della direttiva stessa.

Ad esempio, è opportuno modificare, alla luce del progresso scientifico e tecnico, il codice comunitario 78, che limita il diritto di guidare veicoli appartenenti ad una determinata categoria dik patente ai soli veicoli con cambio automatico.

I requisiti minimi prescritti per i veicoli per l’ esame di guida di cui all’ allegato II della direttiva 91/439/CEE sono resi conformi alla modifica della definizione del codice comunitario 78, ovvero “Se il candidato effettua prove di capacità e comportamento su di un veicolo privo di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A e A1), tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in base a tale prova. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A o A1).

Inoltre, la nuova direttiva rivede i minimi prescritti per le prove teoriche e pratiche di cui all’ allegato II della direttiva 91/439/CEE adeguando i requisiti delle prove alle esigenze del traffico quotidiano in relazione all’ uso di gallerie, al fine di migliorare il livello di sicurezza stradale di questo particolare elemento dell’ infrastruttura stradale.

Infine, “i veicoli utilizzati per le prove per le categorie B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 e D1+E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati fino alla data specificata nell’ articolo 3 della direttiva 2008/65/CE della Commissione, possono continuate ad essere utilizzati fino al 30 settembre 2013. Gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati fino al 30 settembre 2013”.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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