Sulla G.U. dellUE L 91/17 del 31 marzo 2007 è pubblicata la Dir. 2007/19/CE della Commissione del 30 marzo 2007 che modifica la dir. 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la dir. 85/572/CEE del Consiglio che fissa lelenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Richiamandosi al regolamento(CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e sentita lAutorità europea per la sicurezza alimentare, la Commissione europea, tenendo conto di nuovi dati inerenti la valutazione di rischio che lAutorità ha esaminato e dellesigenza di adattare al progresso tecnico le vigenti norme in materia di calcolo della migrazione, ha ritenuto opportuno aggiornare la direttiva 2002/72/CE della Commissione che armonizza le norme relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti e, quindi, rivedere lelenco di sostanze autorizzate, contenute negli allegati, della stessa direttiva che possono essere impiegate nella fabbricazione di questi materiali e oggetti, in particolare additivi e monomeri, e che disciplina inoltre le restrizioni al loro impiego, la loro etichettatura e le informazioni o alloperatore dellindustria alimentare in merito allimpiego corretto di tali materiali e oggetti.
Ad esempio, nella Direttiva 2007/19/CE del 30-3-2007,viene sottolineato che le informazioni fornite alla Commissione hanno dimostrato che i plastificanti, impiegati ad esempio nella guarnizioni in cloruro di polivinile (PVC) dei coperchi possono migrare negli alimenti grassi in quantità tali da poter rappresentare un pericolo per la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti. Conseguentemente è opportuno aggiornare la direttiva 2002/72/CE tenendo conto dei nuovi dati inerenti la valutazione di rischio delle sostanze che lAutorità ha esaminato e dellesigenza di adattare al progresso tecnico le vigenti norme in materia di calcolo della migrazione.
Per gli additivi dellallegato III, sezione B, della direttiva 20°02/72/CE è opportuno che la verifica della conformità ai limiti di migrazione specifica (LMS) nel simulante D sia applicata contemporaneamente alle altre disposizioni in materia di calcolo della migrazione introdotte dalla presente direttiva, affinché possa essere stimata più accuratamente lesposizione reale dei consumatori a tali additivi.
Ecomunque importante che le norme applicabili alla migrazione globale e alla migrazione specifica siano fondate su uno stessi principio e quindi devono essere uniformate.
Ad esempio, nella Direttiva 2007/19/CE del 30-3-2007,viene sottolineato che le informazioni fornite alla Commissione hanno dimostrato che i plastificanti, impiegati ad esempio nella guarnizioni in cloruro di polivinile (PVC) dei coperchi possono migrare negli alimenti grassi in quantità tali da poter rappresentare un pericolo per la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti. Conseguentemente è opportuno aggiornare la direttiva 2002/72/CE tenendo conto dei nuovi dati inerenti la valutazione di rischio delle sostanze che lAutorità ha esaminato e dellesigenza di adattare al progresso tecnico le vigenti norme in materia di calcolo della migrazione.
Per gli additivi dellallegato III, sezione B, della direttiva 20°02/72/CE è opportuno che la verifica della conformità ai limiti di migrazione specifica (LMS) nel simulante D sia applicata contemporaneamente alle altre disposizioni in materia di calcolo della migrazione introdotte dalla presente direttiva, affinché possa essere stimata più accuratamente lesposizione reale dei consumatori a tali additivi.
Ecomunque importante che le norme applicabili alla migrazione globale e alla migrazione specifica siano fondate su uno stessi principio e quindi devono essere uniformate.
Fonte: Eur-Lex
Approfondimenti