Modificate direttive sugli oggetti in materia plastica usati per prodotti alimentari

Sulla G.U. dell’UE L 91/17 del 31 marzo 2007 è pubblicata la Dir. 2007/19/CE della Commissione del 30 marzo 2007 che modifica la dir. 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la dir. 85/572/CEE del Consiglio che fissa l’elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Richiamandosi al regolamento(CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, la Commissione europea, tenendo conto di nuovi dati inerenti la valutazione di rischio che l’Autorità ha esaminato e dell’esigenza di adattare al progresso tecnico le vigenti norme in materia di calcolo della migrazione, ha ritenuto opportuno aggiornare la direttiva 2002/72/CE della Commissione che armonizza le norme relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti e, quindi, rivedere l’elenco di sostanze autorizzate, contenute negli allegati, della stessa direttiva che possono essere impiegate nella fabbricazione di questi materiali e oggetti, in particolare additivi e monomeri, e che disciplina inoltre le restrizioni al loro impiego, la loro etichettatura e le informazioni o all’operatore dell’industria alimentare in merito all’impiego corretto di tali materiali e oggetti.
Ad esempio, nella Direttiva 2007/19/CE del 30-3-2007,viene sottolineato che le informazioni fornite alla Commissione hanno dimostrato che i plastificanti, impiegati ad esempio nella guarnizioni in cloruro di polivinile (PVC) dei coperchi possono migrare negli alimenti grassi in quantità tali da poter rappresentare un pericolo per la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti. Conseguentemente è opportuno aggiornare la direttiva 2002/72/CE tenendo conto dei nuovi dati inerenti la valutazione di rischio delle sostanze che l’Autorità ha esaminato e dell’esigenza di adattare al progresso tecnico le vigenti norme in materia di calcolo della migrazione.
Per gli additivi dell’allegato III, sezione B, della direttiva 20°02/72/CE è opportuno che la verifica della conformità ai limiti di migrazione specifica (LMS) nel simulante D sia applicata contemporaneamente alle altre disposizioni in materia di calcolo della migrazione introdotte dalla presente direttiva, affinché possa essere stimata più accuratamente l’esposizione reale dei consumatori a tali additivi.
E’comunque importante che le norme applicabili alla migrazione globale e alla migrazione specifica siano fondate su uno stessi principio e quindi devono essere uniformate.

Fonte: Eur-Lex

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