Le parti del procedimento possono essere disposte a riconoscere la loro partecipazione a un cartello in violazione dellarticolo 81 del trattato e la loro responsabilità rispetto a detta partecipazione se possono ragionevolmente anticipare le previste conclusioni della Commissione quanto alla loro partecipazione allinfrazione e al livello delle ammende applicabili e condividere dette conclusioni.
E opportuno che la Commissione possa rivelare alle parti, se del caso, gli addebiti che intende muovere nei loro confronti in base agli elementi di prova contenuti nel fascicolo e le ammende che rischiano di vedersi infliggere.
E quindi opportuno che sia istituita una procedura di transazione per permettere alla Commissione di trattare con maggiore rapidità ed efficacia i casi di cartelli.
Pertanto, il regolamento(CE) n. 773/2004 è modificato come segue:
1) allarticolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:
1. La Commissione può decidere di avviare il procedimento per ladozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento(CE) 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente lapplicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE, procedimento che può essere adottato in qualsiasi momento,ma non dopo la data in cui ha espresso la valutazione preliminare di cui allarticolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, ha emesso la comunicazione degli addebiti o ha richiesto alle parti di manifestare il proprio interesse ad avviare discussioni in vista della transazione né, se è anteriore, dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui allarticolo 27, paragrafo 4, dello stesso.
Dopo lavvio del procedimento di transazione nei casi di cartelli, ai sensi dellarticolo 11, paragrafo 6, del regolamento(CE) 1/2003, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista delleventuale presentazione di proposte di transazione. La Commissione non è tenuta a tener conto delle risposte ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.
(LG-FF)