Modificato il regolamento(CE) sulla transazione nei procedimenti relativi ai cartelli.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 171/3 del 1° luglio 2008 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 622/2008 della Commissione del 30 giugno 2008 che modifica il regolamento(CE)n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli.

Il Regolamento(CE) 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004 – che viene ora modificato con il regolamento(CE) del 30 giugno, riguarda i procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE concernenti l’applicazione delle regole di concorrenza e la partecipazione a detti procedimenti delle parti interessate.

Le parti del procedimento possono essere disposte a riconoscere la loro partecipazione a un cartello in violazione dell’articolo 81 del trattato e la loro responsabilità rispetto a detta partecipazione se possono ragionevolmente anticipare le previste conclusioni della Commissione quanto alla loro partecipazione all’infrazione e al livello delle ammende applicabili e condividere dette conclusioni.

E’ opportuno che la Commissione possa rivelare alle parti, se del caso, gli addebiti che intende muovere nei loro confronti in base agli elementi di prova contenuti nel fascicolo e le ammende che rischiano di vedersi infliggere.
E’ quindi opportuno che sia istituita una procedura di transazione per permettere alla Commissione di trattare con maggiore rapidità ed efficacia i casi di cartelli.
Pertanto, il regolamento(CE) n. 773/2004 è modificato come segue:
1) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:
“1. La Commissione può decidere di avviare il procedimento per l’adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento(CE) 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE, procedimento che può essere adottato in qualsiasi momento,ma non dopo la data in cui ha espresso la valutazione preliminare di cui all’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, ha emesso la comunicazione degli addebiti o ha richiesto alle parti di manifestare il proprio interesse ad avviare discussioni in vista della transazione né, se è anteriore, dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui all’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso”.

Dopo l’avvio del procedimento di transazione nei casi di cartelli, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento(CE) 1/2003, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell’eventuale presentazione di proposte di transazione. La Commissione non è tenuta a tener conto delle risposte ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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