Modificato l’allegato II della direttiva CE relativa ai veicoli fuori uso.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 48/12 del 25 febbraio 2010 è pubblicata la Decisione 2010/115/UE della Commissione del 23 febbraio 2010 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.

La direttiva 2000/53/CE vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali o nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, tranne nei casi di cui all’allegato II della direttiva e alle condizioni ivi specificate. In base all’art. 4, paragrafo 2, lettera b) della citata direttiva, la Commissione deve adeguare periodicamente l’allegato II della medesima al progresso tecnico e scientifico.

Nell’allegato II di cui sopra figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE. I veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione possono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali o nei componenti che figurano nell’allegato II di tale direttiva. La decisione 2008/689/CE della Commissione, del 1° agosto 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE, specifica che nel caso di saldature nelle schede elettroniche e in altre applicazioni elettriche, tranne quelle sul vetro, di cui al punto 8, lettera a) e di saldature nelle applicazioni elettriche su vetro, di cui al punto 8, lettera b), le esenzioni “devono essere riesaminate
nel 2009”.

Dalla valutazione scientifica e tecnica è emerso che sarebbe opportuno suddividere queste due esenzioni in dieci applicazioni più specifiche. Di questi, cinque materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero continuare a beneficiare temporaneamente del divieto di cui all’articolo r4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE, in quanto l’uso di queste sostanze in questi materiali e componenti specifici è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile. E’pertanto opportuno rinviare la data di scadenza di queste esenzioni fino a quando non sarà possibile evitare l’uso delle sostanze proibite.

Cinque altri materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero continuare a beneficiare del divieto di cui all’articolo 4, paragrafo2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE, senza una data limite in quanto l’uso di queste sostanze in questi materiali o componenti specifici è ancora tecnicamente e scientificamente inevitabile e non si prevedono alternative praticabili per il momento.

Queste esenzioni dovrebbero essere riesaminate nel 2014 alla luce del progresso tecnico e scientifico per valutare quando sarà possibile evitare l’uso di tali sostanze. E’invece opportuno riesaminare l’esenzione riguardante il piombo nelle saldature in applicazioni elettriche di smaltatura su vetro tranne che per saldature su lastre laminate entro il 1° gennaio 2012 in quanto esistono sostanze alternative ma le loro proprietà tecniche devono ancora essere oggetto di prove e conferme.

Nel caso del piombo e dei composti di piombo componenti degli agenti leganti per gli elastomeri negli apparati propulsori che contengono fino allo 0,5% di piombo in peso, l’esenzione non dovrebbe essere prorogata in quanto l’uso del piombo in questo tipo di applicazioni può essere evitato.
Tenendo conto delle considerazioni di cui sopra, con la presente decisione viene conseguentemente modificata la direttiva 2000/53/CE il cui allegato II viene sostituito dall’allegato alla presente decisione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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