Nellallegato II di cui sopra figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui allarticolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE. I veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione possono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali o nei componenti che figurano nellallegato II di tale direttiva. La decisione 2008/689/CE della Commissione, del 1° agosto 2008, recante modifica dellallegato II della direttiva 2000/53/CE, specifica che nel caso di saldature nelle schede elettroniche e in altre applicazioni elettriche, tranne quelle sul vetro, di cui al punto 8, lettera a) e di saldature nelle applicazioni elettriche su vetro, di cui al punto 8, lettera b), le esenzioni devono essere riesaminate
nel 2009.
Dalla valutazione scientifica e tecnica è emerso che sarebbe opportuno suddividere queste due esenzioni in dieci applicazioni più specifiche. Di questi, cinque materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero continuare a beneficiare temporaneamente del divieto di cui allarticolo r4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE, in quanto luso di queste sostanze in questi materiali e componenti specifici è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile. Epertanto opportuno rinviare la data di scadenza di queste esenzioni fino a quando non sarà possibile evitare luso delle sostanze proibite.
Cinque altri materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero continuare a beneficiare del divieto di cui allarticolo 4, paragrafo2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE, senza una data limite in quanto luso di queste sostanze in questi materiali o componenti specifici è ancora tecnicamente e scientificamente inevitabile e non si prevedono alternative praticabili per il momento.
Queste esenzioni dovrebbero essere riesaminate nel 2014 alla luce del progresso tecnico e scientifico per valutare quando sarà possibile evitare luso di tali sostanze. Einvece opportuno riesaminare lesenzione riguardante il piombo nelle saldature in applicazioni elettriche di smaltatura su vetro tranne che per saldature su lastre laminate entro il 1° gennaio 2012 in quanto esistono sostanze alternative ma le loro proprietà tecniche devono ancora essere oggetto di prove e conferme.
Nel caso del piombo e dei composti di piombo componenti degli agenti leganti per gli elastomeri negli apparati propulsori che contengono fino allo 0,5% di piombo in peso, lesenzione non dovrebbe essere prorogata in quanto luso del piombo in questo tipo di applicazioni può essere evitato.
Tenendo conto delle considerazioni di cui sopra, con la presente decisione viene conseguentemente modificata la direttiva 2000/53/CE il cui allegato II viene sostituito dallallegato alla presente decisione.
(LG-FF)