Modifiche all’organizzazione del Dipartimento della Protezione civile.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 dell’1 febbraio 2011 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010 relativo alle “Modifiche all’organizzazione del Dipartimento della protezione civile”.

Ravvisata la necessità di rideterminare l’articolazione del Dipartimento della protezione civile in non più di 37 servizi e non oltre 8 uffici, adeguandone l’organizzazione alle misure introdotte dalle recenti disposizioni in materia di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche, è decretato che:
1. L’articolo 34 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 è sostituito dal seguente:
“Art. 34 (Dipartimento della protezione civile). – 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e dalla normativa in materia di protezione civile:
2. Il Dipartimento provvede inoltre a:
a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza dei Servizio sismico nazionale;
b) garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e la presenzio ne dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione ci vile, nonché del Comitato paritetico Stato –regioni -enti locali di cui all’art. 5, comma q1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 401;
c) curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile;
d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.
3. Il Dipartimento si articola in non più di otto uffici ed in non più di trentasette servizi. Il Capo del Dipartimento si avvale di un vice capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia, di un consigliere giuridico e di un ufficio stampa”.

(LG-FF)

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