Sulla Gazzetta Ufficiale della UE L 63/6 del 7-3-2008 è pubblicata la Direttiva 2008/39/CE della Commissione del 6 marzo 2008 che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
La direttiva 2002/72/CE della Commissione che ora viene modificata è una direttiva specifica , ai sensi del Regolamento(CE) n. 1935/2004, e armonizza le norme relative allautorizzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
La stessa citata direttiva istituisce elenchi di sostanze autorizzate che possono essere impiegate nella produzione di questi materiali e oggetti, in particolari additivi e monomeri, le restrizioni al loro impiego, e introduce norme sulla loro etichettatura e sulle informazioni da fornire ai consumatori no agli operatori dellindustria alimentare ai fini dellimpiego corretto di tali materiali e oggetti.
Poiché lattuale elenco di additivi di cui alla direttiva citata risulta incompleto, in quanto non contiene tutte le sostanze attualmente ammesse in uno o più Stati membri , la Commissione, con ladozione della direttiva 2008/39/CE modifica la direttiva 2002/72/CE per tenere conto dei nuovi dati inerenti alla valutazione di rischio delle sostanze che lAutorità ha valutato, fissando la data a decorrere dalla quale lelenco di additivi diventerà un elenco positivo e chiarire il ruolo dellelenco provvisorio di additivi.
In deroga alle disposizioni dellarticolo 4, paragrafo 1, terzo comma , gli additivi non inseriti nellelenco comunitario di cui allarticolo in questione possono continuare ad essere utilizzati a norma delle legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2010 fintando che siano inclusi nellelenco provvisorio.
(LG-SP)
La stessa citata direttiva istituisce elenchi di sostanze autorizzate che possono essere impiegate nella produzione di questi materiali e oggetti, in particolari additivi e monomeri, le restrizioni al loro impiego, e introduce norme sulla loro etichettatura e sulle informazioni da fornire ai consumatori no agli operatori dellindustria alimentare ai fini dellimpiego corretto di tali materiali e oggetti.
Poiché lattuale elenco di additivi di cui alla direttiva citata risulta incompleto, in quanto non contiene tutte le sostanze attualmente ammesse in uno o più Stati membri , la Commissione, con ladozione della direttiva 2008/39/CE modifica la direttiva 2002/72/CE per tenere conto dei nuovi dati inerenti alla valutazione di rischio delle sostanze che lAutorità ha valutato, fissando la data a decorrere dalla quale lelenco di additivi diventerà un elenco positivo e chiarire il ruolo dellelenco provvisorio di additivi.
In deroga alle disposizioni dellarticolo 4, paragrafo 1, terzo comma , gli additivi non inseriti nellelenco comunitario di cui allarticolo in questione possono continuare ad essere utilizzati a norma delle legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2010 fintando che siano inclusi nellelenco provvisorio.
(LG-SP)
Fonte: Eur-Lex
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