Modifiche alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2008 è pubblicato il Decreto Legislativo 14 febbraio 2008, n. 33, concernente “Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all’uso di solventi di talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria “.

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze è stato emanato il Decreto legislativo 14 febbraio 2008, n. 33 con il quale vengono modificati alcuni articoli del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE.

Come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 33/2008 che modifica l’articolo 5 del citato decreto legislativo 161/2006 è stabilito che:

“1. I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del presente decreto, nonché la Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e, per il tramite delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato prodotti elencati nell’allegato I trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all’allegato IV, riferiti all’anno civile precedente”.

(LG-FF)

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