Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 231 del 4/10/2018
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata. (18G00140)
Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018
Art. 26 – Monitoraggio dei cantieri
1. All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonche’ al prefetto».
L’art. 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è quindi modificato come segue:
Art. 99 (Notifica preliminare)
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonche’ al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XlI, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.