Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 229/1 del 31 agosto 2007 è pubblicata la Decisione della Commissione (2007/589/CE) del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Poiché la completezza, coerenza, trasparenza e accuratezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas effetto serra, sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema di scambio delle quote di emissione degli stessi gas a effetto serra introdotto dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, la Commissione europea ha ritenuto opportuno istituire delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni dei gas a effetto serra, sostitutive di quelle indicate nella decisione 2004/156/CE, al fine di aumentarne la chiarezza e l’efficienza economica. In particolare, con le nuove linee guida, contenute nella Decisione della Commissione del 18 luglio 2007, facilita l’applicazione a quegli impianti che hanno comunicato emissioni medie verificate intorno a 25.000 tonnellate di CO2 fossile l’anno nel corso del precedente periodo di scambio e garantiscono una maggiore armonizzazione e chiarezza su alcuni aspetti tecnici.
Le linee guida contenute negli allegati della Decisione del 18 luglio 2007 istituiscono i nuovi criteri dettagliati per effettuare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE. Si tratta di linee guida specifiche per tali attività, basate sui principi di monitoraggio e comunicazione riportati nell’allegato IV della direttiva, che dovranno essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2008.
L’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni effettuate dai gestori degli impianti siano verificate secondo i criteri definiti all’allegato V della direttiva medesima.

Fonte: Eur-Lex

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