A seguito dellintroduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra laltro, larticolo 264-bis, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui al DPCM 27 aprile 2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al SISTRI.
Il Ministero ha distinto tra:
– i soggetti che devono presentare la “dichiarazione SISTRI” (per adempiere agli obblighi di comunicazione),
– chi deve presentare la dichiarazione M.U.D.
– chi non deve presentare alcuna dichiarazione.
Non devono presentare nessuna dichiarazione per i dati 2010:
– i soggetti che effettua attività di raccolta e trasporto rifiuti;
– i commercianti e gli intermediari senza detenzione;
– i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione per conto dei consorziati.
Presentano la dichiarazione SISTRI con i modelli predisposti dal Ministero e ritrovabili sul portale SISTRI o compilando le schede del Capitolo 1 rifiuti della modulistica M.U.D. 2010 e presentandole alle camere di commercio:
– le imprese e gli anti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
– i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (tranne gli imprenditori agricoli con volume daffari non superiore a 8.000 euro);
– i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi si cui allart. 184 lett. c) d) e g) (ovvero gli obbligati SISTRI).
Presentano la dichiarazione SISTRI al 31 dicembre 2011 (quindi solo per il periodo 1 gennaio 2011 31 maggio 2011), i soggetti che effettuano raccolta, trasporto trattamento veicoli fuori uso.
Presentano la dichiarazione M.U.D. (modulistica 2010):
– il consorzio nazionale imballaggi;
– i soggetti che effettuano raccolta, trasporto trattamento veicoli fuori uso (solo per i dati del 2010);
– i produttori di RAEE; i comuni, i loro consorzi e le comunità montane;
– i comuni della regione Campania.