Navi mercantili: requisiti per l’imbarco,trasporto e sbarco di merci pericolose

Nel S.O. n. 123 della Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2005 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 relativo al “Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”.

Tenuto conto che il capitolo VII della SOLAS 7478 (ovvero la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita in mare ed il relativo protocollo del 1978-SOLAS 74/78), come emendata, ha reso obbligatoria ,, a decorre dal 1° gennaio 2004, l’applicazione delle norme del codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall’Organizzazione internazionale marittima (IMC) con risoluzione A 81(IV) del 27 settembre 1965 e ritenendo necessario adeguare le normative in materia di trasporto via mare delle merci pericolose in colli ed unità di trasporto del carico, alla luce delle nuove normative introdotte con le citate convenzioni e risoluzioni, il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto 6 giugno 2005, n. 134 contenente il “Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”.
Il Regolamento stabilisce i requisiti a cui debbono rispondere le navi mercantili nazionali, adibite alla navigazione marittima, e le navi di bandiera estera che toccano i porti italiani, per essere abilitate al trasporto di merci pericolose in colli e unità di trasporto del carico, le procedure per l’imbarco, il trasporto in mare, lo sbarco, il trasbordo dei colli e unità di trasporto del carico, nonché i requisiti tecnici degli stessi.
Le norme previste non si applicano alle merci ed ai materiali pericolosi destinati al normale approvvigionamento ed armamento della nave, nonché a carichi particolari di trasporto su navi costruite appositamente o trasformate internamente a tale scopo.

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