Necessità della sottoscrizione nelle dichiarazioni fiscali Iva

La Cassazione Civile conferma che la mancanza della sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA non equivale a mancata presentazione della stessa bensì dà luogo alla sanzione della nullità

La quinta sezione della Cassazione Civile, con sentenza del 13 ottobre 2006 n. 22018, ha ribadito che in tema di dichiarazione Iva, posto che il legislatore ha esplicitato l’obbligo (che potrebbe anche essere implicito) per il contribuente di sottoscrivere la dichiarazione annuale, l’individuazione dell’autore della dichiarazione avviene sia attraverso l’indicazione degli estremi necessari per la sua identificazione (dati anagrafici e codice fiscale) sia attraverso la sottoscrizione del testo della dichiarazione.

La mancanza della sottoscrizione, che nell’originaria legislazione (artt. 37 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972) equivaleva a mancata presentazione, dal 1994 dà luogo alla più limitata sanzione della nullità, che è sanabile con gli strumenti espressamente indicati dalla legge, caratterizzati dalla collaborazione tra l’Ufficio tributario e il contribuente, il quale ha un breve termine per aderire all’invito, atteso che il tenore restrittivo della disposizione non consente di utilizzare comportamenti indeterminati, individuati dal giudice caso per caso.

(AG)

Precedente

Prossimo