Nei cartellini degli edili ammessa anche la data di nascita.

In risposta all’interpello n. 41del 3-10-2008 dell’ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettroniche ed Elettriche) sulla privacy nelle tessere di riconoscimento, il Ministero del lavoro ha risposto che non è una violazione della privacy scrivere la data di nascita sui cartellini identificativi di cui devono essere forniti bi lavoratori nei cantieri edili.

Questa è, in sostanza, la risposta della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro all’ANIE (Federazione Nazionale delle Imprese Elettroniche ed Elettriche), contenuta nell’interpello n. 41 del 3 ottobre 2008.

L’ANIE aveva, infatti, sollevato il problema se, come prescritto da una circolare del ministero, aggiungere pure la data di nascita sui tesserini dei lavoratori edili, che già debbono recare la fotografia, il nome, il cognome e il nome o l ragione sociale dell’impresa datrice di lavoro, non fosse un eccesso e pertanto violasse la privacy del lavoratore.

Il Ministero, tramite la Direzione generale per l’attività ispettiva, sottolineando che “i dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l’in equivoco e immediato riconoscimento del lavoratore interessato” (come prescrive la stessa circolare n. 29/2006), ha spiegato che talvolta la tutela al diritto di riservatezza può subire una limitazione, da parte del legislatore, per garantire maggiormente la salvaguardia di altri e più fondamentali diritti costituzionali.

Nel caso specifico, l’aggiunta della data di nascita sul cartellino rappresenta una garanzia per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei settori dell’edilizia, contribuendo a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, proprio come previsto dall’articolo 36 bis del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223 (che, tra l’altro, impone l’obbligo dei cartellini già dal 1° ottobre 2006).

Per tale motivo, l’indicazione contenuta nella citata circolare ministeriale è aderente in tutto e per tutto con il principio del trattamento dei soli dati personali, che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Inoltre, il Ministero sottolinea che il decreto legge n. 233/2006 stabilisce che i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono non dotare i propri dipendenti di cartellini, ma annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente (e tenuto nel cantiere) gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Questo registro è però strutturato come il “vecchio” libro matricola, cioè reca tutti i dati anagrafici. Quindi, allo stesso modo, i cartellini ed il registro dovranno contenere le stesse informazioni, data di nascita compresa.

(LG-FF)

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