Nei Tribunali sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale

Lo prevede il Decreto legislativo 27 giugno 2003,n. 168, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’ 11-7-2003.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’ 11 luglio 2003, è pubblicato il Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 168 concernente ” Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso Tribunali e Corti d’ appello, a norma dell’ art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273″. Il testo dell’ art. 16 della citata legge riguardante “Misure per favorire l’ iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza” recita che ” il Governo è delegato ad adottare, sentite le competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) istituire presso i tribunali e le corti d’ appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche; b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte dì appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche; c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale”. Questo, in sostanza, il contenuto del Decreto legislativo il quale, nelle norme transitorie, recita che ” i giudici aventi ad oggetto le materie di cui all’ art. 3 ed iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale, mentre le controversie già pendenti alla data del 30 giugno 2003, resteranno assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente.

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