Norme comunitarie a tutela dei consumatori

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 149/22 dell’11 – 06 – 2005 è pubblicata la Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica alcune direttive precedenti e il regolamento(CE)n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”).

Con la Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 149/22 dell’11 giugno 2005 – l’Unione europea costruisce una barriera contro le pratiche sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, modificando la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”).
La necessità di rivedere la normativa di cui sopra è dovuta al fatto che le leggi degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali sono caratterizzate da differenze notevoli che possono provocare sensibili distorsioni della concorrenza e costituire ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Ad esempio, nel settore della pubblicità, la citata direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984,concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, fissa criteri minimi di armonizzazione nella normativa in tema di pubblicità ingannevole, ma non si oppone al mantenimento o all’adozione, da parte degli Stati membri di disposizioni che garantiscano una più ampia tutela dei consumatori.Di conseguenza, le disposizioni degli Stati membri in materia sono profondamente diverse, originando incertezza per quanto concerne le disposizioni nazionali da applicare alle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori e creano molti ostacoli sia alle imprese che ai consumatori stessi.
La nuova direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative ai prodotti, escludendo dal proprio ambito di interesse le pratiche commerciali realizzate per altri scopi, comprese le comunicazioni commerciali rivolte agli investitori. La direttiva intende garantire un rapporto coerente con il diritto comunitario esistente, soprattutto per quanto concerne le disposizioni dettagliate in materia di pratiche commerciali sleali applicabili a settori specifici, modificando le pertanto, oltre alla già citata direttiva 84/450/CEE, la direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, la direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori e la direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
La direttiva , oltre ad indicare in modo particolareggiato, che cosa si deve intendere per pratica commerciale sleale, riconosce i codici di condotta dei professionisti come strumenti di autotutela da affiancare alla normale azione giudiziaria e amministrativa, incoraggiando i professionisti e i responsabili del codice ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva 2005/29/CE entro il 12 giugno 2007.

Fonte: Eur-Lex

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