Il regolamento(CE)n. 622/2003 è stato modificato 14 volte dopo l adozione. Per motivi di chiarezza e razionalità, la Commissione ha ritenuto opportuno consolidare tutte le modifiche in un nuovo regolamento, come da allegato.
Il riesame ha mostrato, ad esempio, che molte misure previste non devono essere necessariamente segrete e devono pertanto essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea.
Con il presente regolamento(CE) gli Stati membri possono autorizzare metodologie o procedure tecniche per i controlli di sicurezza diverse da quelle previste nell allegato, a condizione che tale metodologia o procedura:
a) sia utilizzata al fine di valutare un nuovo modo di effettuare i controlli di sicurezza in questione;
b) non pregiudichi il livello complessivo di sicurezza raggiunto.
(LG-FF)