Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2007 è pubblicato il Decreto 18 maggio 2007 del Ministro dell’Interno contenente le “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”:

Richiamandosi, fra l’altro, al proprio Decreto 8 novembre 1997 recante la sospensione dell’attuazione delle disposizioni di cui all’allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996, rilevata la necessità di emanare la specifica normativa sulla sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante a cui è condizionata l’attuazione delle disposizioni di cui al predetto punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione incendi, acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 come modificato dall’art. 3 del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200, Il Ministero dell’Interno ha emanato il Decreto 18 maggio 2007 sulle “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.
Il decreto definisce, opportunamente, quelle che si devono intendere, ai fini dell’applicazione del decreto, le attività di spettacolo viaggiante.

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