Norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino.

Sulla Gazzetta Ufficiale della UE L 4/91 dell’8 gennaio 2010 è pubblicata la Decisione 2010/11/UE della Commissione, del 7 gennaio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dalle norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Conformemente alla citata direttiva 200q1/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, le norme europee sono elaborate da organismi europei di normalizzazione.

Tali norme dovrebbero assicurare che i prodotti soddisfino i requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva e, comunque, presumendo che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee.

La presente Decisione parte dalla considerazione che le cadute accidentali dall’alto, per esempio da finestre o balconi, sono fra le cause principali di morte, danni permanenti al cervello o allo scheletro i n bambini al di sotto dei 5 anni. Il problema si presenta soprattutto nelle aree urbane con una grande concentrazione di condomini e raggiunge il culmine in primavera ed estate, quando normalmente le finestre vengono lasciate aperte più a lungo.

Per ridurre o prevenire le cadute accidentali esistono dei requisiti relativi alle dimensioni delle finestre e alla presenza, e relative caratteristiche, di ringhiere o cancelletti per finestre. Questi requisiti sono tuttavia generalmente stabiliti nella normativa nazionale in materia di costruzioni che varia da uno Stato membro all’altro. Sono inoltre presenti sul mercato prodotti progettati per limitare o bloccare l’apertura di finestre e porte finestre che vanno installati direttamente dal consumatore, ma non esistono norme di sicurezza europee per questi prodotti. Al momento i riferimenti principali per gli operatori economici e le autorità di sorveglianza del mercato sono contenuti in alcune norme nazionali e internazionali e in alcuni metodi di prova.

Con la presente decisione vengono stabiliti i requisiti richiamandosi all’art. 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2001/95/CE stabilendo, all’articolo 2 della decisione stessa, che “I requisiti di sicurezza specifici di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, che devono essere rispettati dalle norme europee e definiti nell’allegato alla presente decisione”.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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