Norme tecniche di sicurezza per le navi destinate al turismo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2005 è pubblicato il Decreto 4 aprile 2005,n. 95 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativo al “Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”.

Il Decreto 4 aprile 2005,n. 95 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si richiama, in particolare, al decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 recante modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317 concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche e delle regole relative ai servizi delle società di navigazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE.
Il presente decreto ministeriale – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 luglio 2005 – stabilisce che le disposizioni del regolamento in esso contenute si applicano alle navi nuove ed esistenti battenti bandiera italiana , iscritte nel registro internazionale di cui all’art. 1 del decreto – legge 10 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed impiegate esclusivamente in attività di noleggio nelle acque marittime per finalità turistiche, aventi le seguenti caratteristiche:
a) unità a motore o a vela con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate;
b) munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998,n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169 e dal decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275;
c) abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a dodici, escluso l’equipaggio.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle navi da diporto – così come definite dall’art. 1 lettera b) comma 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed utilizzate mediante contratti di noleggio.

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