Il Decreto 12 giugno 2003, n. 185 del Ministero dell’ ambiente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2003.
Il Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e della salute, ha emanato il Decreto 12 giugno 2003, n. 185 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169del 23 luglio 2003) concernente il ” Regolamento recate norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’ articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 “. Il citato articolo 26 del decreto di attuazione, recante ” Disposizioni sulla tutela delle acque dall’ inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’ inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, riguarda il ” riutilizzo dell’ acqua” che, con il presente regolamento di attuazione stabilisce ” norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d’ uso e dei requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l’ impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l’ utilizzo multiplo delle acque reflue.Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischio igienico sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola”. Dunque ,le acque reflue depurate, se rispetteranno precisi standard di qualità ambientale, potranno essere utilizzate nei processi industriali, nell’ agricoltura, negli impieghi civili non rischiosi ( come la pulizia delle strade, nell’ alimentazione di sistemi di raffreddamento e riscaldamento. A condizione che non oltrepassino i parametri individuati dagli allegati tecnici al Decreto interministeriale, le acque reflue depurate potranno essere impiegate nei seguenti usi: – irriguo: per l’ irrigazione di colture e produzione di alimenti per consumo umano ed animale, nonché per l’ irrigazione di aree destinate al verde od ad attività ricreative o sportive; – civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l’ alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l’ alimentazione di reti duali di adduzzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell’ utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici ad uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici; – industriale: come acqua antincendio, di processo,di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l’ esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.
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