Note sullo schema di decreto “correttivo e integrativo” del d.lgs 9 aprile 2008,n.81.

Pubblichiamo le note sullo schema di decreto “correttivo e integrativo”del d.lgs. 9 aprile 2008,n.81, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 2009, in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le note elaborate dalla Consulta giuridica del lavoro della CGIL a cura dei Proff. Carlo Smuraglia, Olivia Bonari e Luca Masera evidenziano che si tratta di un “provvedimento correttivo” o di una controriforma.

Nella premessa alle note si legge che:
“Il Testo Unico varato col decreto legislativo 9.4.2008,n. 81 è il frutto di un lavoro di ricerca trentennale, la cui origine “ufficiale” si fa risalire all’art. 24 della legge di riforma sanitaria (883/1978). In questi anni vi sono state elaborazioni, proposte di legge, indagini parlamentari, contributi di esperti, associazioni, parti sociali.
Una volta adottato, finalmente, un testo di coordinamento e di innovazione, questo avrebbe dovuto rappresentare un punto fermo per tutte le forze e gli organismi pubblici e privati che hanno percepito la gravità di un fenomeno, come quello degli infortuni sul lavoro e delle malattie da lavoro, che incide fortemente e tragicamente sul capitale umano e perfino sulle complessive capacità produttive del Paese.

Era logico aspettarsi un fervore di iniziative, la pronta adozione di decreti attuativi, il completamento del sistema organizzativo, un rinnovato impegno collettivo per la formazione di una vera cultura della prevenzione.
L’esperienza concreta avrebbe poi suggerito, in dettaglio i miglioramenti da apportare e le eventuali discrasie –ormai abituale in questi casi – secondo la quale la delega originaria si doveva estendere anche all’emanazione di un provvedimento “correttivo e integrativo” da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento principale. “Correzioni”, dunque, per gli eventuali difetti e aggiustamenti che si rendessero concretamente visibili e dunque meritevoli di intervento e “integrazioni”, là dove risultasse non sufficientemente trattato (o non affrontato affatto) uno specifico punto, rilevante per il complesso del sistema.

Nella fattispecie, a differenza di altri casi di emanazione di Testi Unici, in contrasto di quanto imporrebbe la logica, tutto questo non è accaduto; anzi si è verificato il contrario, come è dimostrato dalle dichiarazioni rese anche da esponenti governativi subito dopo l’emanazione del d.lgs. 81: dagli interventi in qualche modo riduttivi realizzati nei mesi immediatamente successivi da parte degli organi governativi; dalle proroghe previste anche per termini di notevoli rilievo; dalla mancata emanazione di gran parte dei decreti attuativi.

E’ stato giustamente osservato che il periodo di reale applicazione del d.gs. 81, tenuto conto anche di alcune modifiche successivamente apportate e del differimento di alcuni adempimenti fondamentali come la valutazione dei rischi, è stato troppo breve per consentire significative esperienze, rivelatrici di eventuali criticità e carenze e tali da richiedere interventi correttivi e integrativi di ampia portata.

Così ora ci si trova di fronte a uno schema di provvedimento correttivo che appare frutto di convinzioni radicate da tempo in alcuni settori, privati e pubblici, piuttosto di concrete esperienze; che si risolve – alla fine – in un sostanziale ribaltamento della “filosofia” del Testo Unico, dei contenuti fondamentali e delle prospettive essenziali dello stesso. La stessa ampiezza del Testo proposto (136 articoli), le modifiche talora assai rilevanti e talaltra incidenti anche su profili soltanto apparentemente marginali, la riformulazione di intere parti o settori, sotto un profilo sistematico, assumono in concreto l’aspetto di un provvedimento che corrisponde assai poco a ciò che intendeva il legislatore quando conferiva una delega anche per limitati interventi correttivi e integrativi ed ancora meno alla ratio ed alle finalità complessive desumibili dal testo del decreto n. 81”.

Di quanto è stato rilevato viene fornita una dimostrazione analitica nel documento integrale della Consulta giuridica della lavoro della CGIL che riportiamo nel link.

(LG-FF)

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