Nel caso in cui il lavoratore assunto ai sensi della nuova normativa sia un disabile da lavoro, l’INAIL può intervenire con misure di sostegno all’adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari a garantirgli la parità di diritti con gli altri lavoratori. In particolare, l’Istituto rimborsa ai datori di lavoro interventi per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro e per la formazione.
Il dettaglio delle modalità operative per l’attivazione degli interventi è contenuto nelle circolari n. 51/2016 e n. 30/2017, che definiscono il procedimento per l’attivazione del progetto di reinserimento personalizzato, con la partecipazione attiva del datore di lavoro e del lavoratore disabile.
Queste le tre tipologie di intervento previste e i rispettivi limiti di spesa:
– interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (limite massimo di spesa rimborsabile 95mila euro);
– interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro (40mila euro);
– interventi personalizzati di formazione e tutoraggio (15mila euro).
Nel limite massimo fissato per ogni tipo di intervento, l’Inail rimborsa al datore di lavoro il 100% delle spese sostenute per il superamento o l’abbattimento delle barriere architettoniche e per l’adeguamento delle postazioni di lavoro e il 60% del costo totale degli interventi di formazione.
L’Istituto rimborsa e/o anticipa ai datori di lavoro le spese relative alla realizzazione dei progetti personalizzati attivati fino a un massimo complessivo di 150mila euro per ciascun progetto.